Una riforma dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario rafforzera’ i diritti di tutti i passeggeri, in particolare di quelli con disabilita’ o a mobilita’ ridotta e facilitera’ il trasporto delle biciclette sui treni. Il Consiglio Ue ha adottato le norme rivedute, che comprendono anche molti altri miglioramenti, ad esempio disposizioni rafforzate sugli itinerari alternativi e sull’uso dei biglietti globali, che garantiranno una maggiore tutela dei viaggiatori in caso di perdita di coincidenze.
“Il regolamento rappresenta un importante passo avanti per quanto riguarda l’accessibilita’ ai servizi ferroviari per le persone a mobilita’ ridotta”, ha detto Pedro Nuno Santos, ministro portoghese delle Infrastrutture e dell’edilizia abitativa e presidente del Consiglio Ue. “I gestori dell’infrastruttura e le imprese ferroviarie dovranno adeguarsi e rendere i servizi ferroviari progressivamente accessibili a tutti. Il regolamento segna anche un’altra svolta: l’obbligo di fornire spazi per biciclette a bordo di treni che di norma non sono in grado di offrire servizi “porta a porta”. L’integrazione dei modi di trasporto “ecologici” migliorera’ la mobilita’ dei passeggeri e accrescera’ l’attrattiva delle ferrovie.”
Rispetto alle norme vigenti, i passeggeri saranno piu’ tutelati in relazione a un maggior numero di servizi ferroviari differenti, poiche’ saranno gradualmente eliminate molte esenzioni consentite dal regolamento attualmente in vigore. In futuro saranno rafforzati i diritti delle persone con disabilita’ o a mobilita’ ridotta, dal momento che l’esenzione dalla maggior parte delle disposizioni relative a tali persone attualmente in vigore per i treni regionali sara’ completamente eliminata entro il 2023. A partire da quella data, il diritto di ricevere assistenza durante l’accesso a bordo e la discesa dai treni si applichera’ a tutti i treni regionali e a lunga percorrenza nell’Unione, a condizione che sia in servizio personale formato. Tra gli altri miglioramenti figurano il diritto di acquistare un biglietto a bordo se non vi sono alternative accessibili per acquistarlo precedentemente, una migliore fornitura di informazioni, la formazione del personale e norme piu’ chiare in materia di indennizzi per la perdita o il danneggiamento di attrezzature per la mobilita’.
Il termine del preavviso che deve essere notificato dalle persone con disabilita’ o a mobilita’ ridotta che necessitano di assistenza sara’ ridotto da un minimo di 48 ore a 24 ore e saranno incoraggiate modalita’ volontarie che consentano una notifica preventiva con un preavviso ancora piu’ breve. Per incoraggiare la mobilita’ verde, sara’ piu’ facile per i passeggeri portare a bordo la propria bicicletta. Le imprese ferroviarie saranno tenute a predisporre spazi per le biciclette e i passeggeri saranno informati della capacita’ disponibile. Di norma, ogni treno sara’ dotato di almeno quattro spazi per le biciclette.
Previa consultazione del pubblico, le imprese ferroviarie possono decidere di prevedere un numero diverso di spazi in funzione del tipo di servizio, delle dimensioni del treno e delle previsioni quanto alla domanda di trasporto di biciclette. Gli Stati membri possono inoltre fissare un numero piu’ elevato in caso di maggiore domanda di trasporto di biciclette. Gli obblighi relativi agli spazi per le biciclette si applicheranno nei casi in cui un’impresa ferroviaria ordini nuovo materiale rotabile o effettui un significativo ammodernamento del materiale rotabile esistente.
Le imprese ferroviarie saranno incoraggiate ad aumentare l’offerta di biglietti globali, ossia biglietti unici validi per tratte successive di un viaggio, che salvaguardano i diritti in materia di itinerario alternativo e indennizzo in caso di ritardi o perdita di coincidenze. I biglietti globali saranno obbligatori per i treni in coincidenza gestiti da un’unica impresa ferroviaria, ad esempio quando un viaggio comporta un collegamento tra un treno regionale e un treno a lunga percorrenza. I passeggeri dovranno essere chiaramente informati se i biglietti acquistati in un’unica transazione costituiscono o meno un biglietto globale, altrimenti l’impresa ferroviaria sara’ responsabile come se i biglietti fossero globali. Le nuove norme chiariranno ed estenderanno le tutele nei casi in cui i passeggeri necessitino di un itinerario alternativo verso la destinazione finale. L’operatore ferroviario dovra’ cercare in tutti i casi un itinerario alternativo per il passeggero, anche qualora siano necessari modi di trasporto alternativi. Se l’operatore non riuscira’ a comunicare le opzioni disponibili al passeggero entro 100 minuti, quest’ultimo potra’ ricorrere di propria iniziativa a una forma di trasporto pubblico terrestre alternativo e l’impresa ferroviaria dovra’ rimborsare le spese del caso.
L’indennizzo minimo in caso di ritardo rimarra’ invariato (25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti e 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti). Una clausola di forza maggiore che disciplini l’indennizzo in caso di ritardo dei servizi ferroviari apportera’ chiarezza giuridica e condizioni di maggiore parita’ rispetto ad altri modi di trasporto per i quali simili clausole esistono gia’. Le imprese ferroviarie non saranno tenute a versare indennizzi per ritardi o cancellazioni dovuti a circostanze che non avrebbero potuto evitare, quali condizioni meteorologiche estreme, gravi catastrofi naturali o crisi sanitarie pubbliche (pandemie comprese). Gli scioperi del personale ferroviario non saranno coperti da questa deroga. Inoltre, gli obblighi in materia di itinerari alternativi si applicheranno anche in caso di situazioni di forza maggiore. Dal momento che il regolamento stabilisce un livello minimo di tutela, le imprese ferroviarie sono libere di adottare norme piu’ rigorose per la protezione dei diritti dei passeggeri e sono incoraggiate a farlo.