Lo sconto sul prezzo dei carburanti per i residenti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia non comporta, di per se’, una violazione della direttiva sulla tassazione dell’energia. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Ue, secondo la quale la Commissione Ue non ha dimostrato che l’Italia abbia istituito una riduzione delle accise, sotto forma di rimborso dell’imposta versata, ne’ che sia venuta meno agli obblighi incombenti in forza della direttiva.
Nel 1996 il Consiglio Ue ha autorizzato l’Italia ad applicare, fino al 31 dicembre 2006, una riduzione dell’aliquota di accisa sulla benzina acquistata nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per contrastare la prassi dei residenti di rifornirsi di carburante a minor prezzo in Slovenia. Dopo il 31 dicembre 2006, i residenti del Friuli-Venezia Giulia hanno continuato a beneficiare di uno sconto sul prezzo “alla pompa” dei carburanti, piu’ recentemente grazie a una legge regionale del 2010.
Secondo il sistema di contribuzione attuato dalla legge, i gestori delle stazioni di servizio concedono ai residenti riduzioni sul prezzo dei carburanti. L’amministrazione regionale rimborsa, poi, ai gestori delle stazioni di servizio un importo pari alle riduzioni concesse. Per la Commissione, la normativa comporterebbe una riduzione non autorizzata, sotto forma di rimborso, delle accise applicabili alla benzina e al gasolio venduti ai residenti del Friuli-Venezia Giulia e pertanto sarebbe una violazione della direttiva sulla tassazione dell’energia. La Corte non esclude che il sistema di contribuzione attuale sia conforme al diritto dell’Unione pur non essendo stato oggetto di un’autorizzazione.